Ordinanza — n. 29248/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHADDEN JAMAL nato il 20/02/1991 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo e il secondo motivo dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché volti a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di 4legittimità e perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il giudice di appello, dopo aver basato le valutazioni circa l'elemento oggettivo del reato sull'inidoneità del visto ministeriale a escludere l'antigiuridicità della condotta e sull'insussistenza dell'ipotesi di un ricongiungimento familiare, ricava la componente soggettiva del reato - oltre che dalla chiarezza del precetto contenuto nel provvedimento violato - altresì dalla pregressa condanna a carico del Mhadden per analoga violazione, e, dunque, dalla sua familiarità con le regole in tema di immigrazione clandestina);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29248/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato inoltre che il terzo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, in proposito, il provvedimento presenta sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, a pag. 4, ove il giudice pone a fondamento delle sue valutazioni il breve periodo intercorso tra l'espulsione e la successiva condotta illecita e la sussistenza di un'altra condanna); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHADDEN JAMAL nato il 20/02/1991 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo e il secondo motivo dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché volti a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di 4legittimità e perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, laddove il giudice di appello, dopo aver basato le valutazioni circa l'elemento oggettivo del reato sull'inidoneità del visto ministeriale a escludere l'antigiuridicità della condotta e sull'insussistenza dell'ipotesi di un ricongiungimento familiare, ricava la componente soggettiva del reato - oltre che dalla chiarezza del precetto contenuto nel provvedimento violato - altresì dalla pregressa condanna a carico del Mhadden per analoga violazione, e, dunque, dalla sua familiarità con le regole in tema di immigrazione clandestina);
Considerato inoltre che il terzo motivo di ricorso, che contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, in proposito, il provvedimento presenta sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, a pag. 4, ove il giudice pone a fondamento delle sue valutazioni il breve periodo intercorso tra l'espulsione e la successiva condotta illecita e la sussistenza di un'altra condanna); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 mar