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Ordinanza — n. 29246/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence outside the scope of legality review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29246/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidentiary sources, but the court found this sought a substantive reassessment of facts rather than a legality review. Consequently, the court ruled that such arguments are excluded from the scope of cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the credibility of evidence or the assessment of facts by the lower courts, as such acts fall exclusively within the jurisdiction of the judges of the merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legality review evidence credibility scope of cassation censura dell'apprezzamento delle prove inutilizzabilità delle prove illecite atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERONESE PASQUALINO nato a CORIGLIANO CALABRO il 30/11/1991 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, allorché il giudice di merito valuta attendibile il riconoscimento compiuto dagli operanti);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.