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Ordinanza — n. 29245/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29245/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29245/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACHELLI GIANNI nato a ISERNIA il 10/05/1975 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il ricorso, che lamenta la mancata dichiarazione della estinzione del reato per avvenuta prescrizione, è manifestamente infondato, perché volto a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, dovendosi considerare, al fine della determinazione del tempo necessario a prescrivere, sia le date dei fatti, così come indicate nella motivazione della sentenza - 11 gennaio e 21 gennaio 2016 - sia la recidiva che nel caso in esame è stata ritenuta, reiterata, specifica e infraquinquennale; essa, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29245/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Parole chiave

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estensione della procedura recidiva restituzione del termine impugnabilità della decisione di rinvio termine di revisione durata dell'infrazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACHELLI GIANNI nato a ISERNIA il 10/05/1975 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il ricorso, che lamenta la mancata dichiarazione della estinzione del reato per avvenuta prescrizione, è manifestamente infondato, perché volto a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, dovendosi considerare, al fine della determinazione del tempo necessario a prescrivere, sia le date dei fatti, così come indicate nella motivazione della sentenza - 11 gennaio e 21 gennaio 2016 - sia la recidiva che nel caso in esame è stata ritenuta, reiterata, specifica e infraquinquennale; essa, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.