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Ordinanza — n. 29244/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29244/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29244/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANE FRANCESCO nato a GELA il 01/03/1986 avverso l'ordinanza del 15/07/2021 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non risultano sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o i punti del provvedimento impugnato ai quali si riferisce il ricorso e perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29244/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria carenza di legittimazione censure procedurali assenza di caso di rigore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANE FRANCESCO nato a GELA il 01/03/1986 avverso l'ordinanza del 15/07/2021 del TRIBUNALE di GELAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non risultano sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non indicano chiaramente i capi o i punti del provvedimento impugnato ai quali si riferisce il ricorso e perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.