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Ordinanza — n. 29242/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to non-justiciable factual disputes and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29242/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a substantive violation of law regarding the reconstruction of facts and alleged flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the factual disputes were not revisable in a legitimacy proceeding and the lower court's motivation was logically coherent and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based on non-revisable factual reconstructions or implicit motivation flaws are inadmissible if the lower court's reasoning is logically coherent and exhaustively examines the evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal non revisable facts substantive law violation logical coherence exhaustive examination risarcimento per errore giudiziario riesame dell'entità pena penalità di mora

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 4 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
4, ove il giudice basa il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORSELLO GIAM PIERO nato a MARSALA il 30/04/1978 avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché afferente a violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio in sede di legittimità, e perché afferente a asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, si veda pag. 3 del provvedimento impugnato, in cui il giudice evidenzia che la giustificazione addotta dal Morsello circa il porto dei coltelli era stata non solo tardiva ma anche poco credibile, in ragione della non piena compatibilità delle armi trovate in suo possesso con l'attività di tappezziere);

Ritenuto, inoltre, che il secondo e il terzo motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare, quanto al secondo motivo, si veda pag. 4, ove il giudice basa il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulle specifiche modalità e sull'intensità del dolo caratterizzanti la condotta del Morsello) e perché la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur implicita, è agevolmente ricavabile dalle riflessioni rese in punto di trattamento sanzionatorio, commisurato dal giudice alla gravità del reato e alle pregresse condanne penali a carico del Morsellol;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 ma