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Ordinanza — n. 29241/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29241/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29241/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE RAFFAELE nato a BARI il 25/11/1990 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che I primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in questa sede, perché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e risulta manifestamente infondato perché afferente ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (in particolare laddove, in ragione del carattere contingente delle esigenze che hanno portato alla commissione dell'omicidio, esclude che quest'ultimo fosse stato programmato sin dal momento genetico del sodalizio);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29241/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che anche il secondo motivo di ricorso risulta non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assassinio qualificato tentato omicidio aggravato inchiesta penale per omicidio omicidio su richiesta della vittima istigazione e aiuto al suicidio permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE RAFFAELE nato a BARI il 25/11/1990 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che I primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in questa sede, perché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e risulta manifestamente infondato perché afferente ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (in particolare laddove, in ragione del carattere contingente delle esigenze che hanno portato alla commissione dell'omicidio, esclude che quest'ultimo fosse stato programmato sin dal momento genetico del sodalizio);

Considerato che anche il secondo motivo di ricorso risulta non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.