Ordinanza — n. 29241/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE RAFFAELE nato a BARI il 25/11/1990 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che I primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in questa sede, perché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e risulta manifestamente infondato perché afferente ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (in particolare laddove, in ragione del carattere contingente delle esigenze che hanno portato alla commissione dell'omicidio, esclude che quest'ultimo fosse stato programmato sin dal momento genetico del sodalizio);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29241/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che anche il secondo motivo di ricorso risulta non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE RAFFAELE nato a BARI il 25/11/1990 avverso l'ordinanza del 15/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che I primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in questa sede, perché è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, e risulta manifestamente infondato perché afferente ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità (in particolare laddove, in ragione del carattere contingente delle esigenze che hanno portato alla commissione dell'omicidio, esclude che quest'ultimo fosse stato programmato sin dal momento genetico del sodalizio);
Considerato che anche il secondo motivo di ricorso risulta non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.