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Ordinanza — n. 29240/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29240/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29240/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARALLO TONINO nato a PESCARA il 09/03/1976 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare laddove, dopo l'analisi della tipologia dei reati contestati e del contesto spazio-temporale della loro commissione, il provvedimento ritiene le condotte del Ciarallo frutto di risoluzioni occasionali piuttosto che esecuzione di un medesimo disegno criminoso);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29240/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, Flammini, Rv. 259192; Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, Letizia, Rv. 261271); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riabilitazione carcerazione preventiva eccessiva atto sessuale con un detenuto semiprigionia precedenti penali rilevanti carcerazione giudiziaria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIARALLO TONINO nato a PESCARA il 09/03/1976 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare laddove, dopo l'analisi della tipologia dei reati contestati e del contesto spazio-temporale della loro commissione, il provvedimento ritiene le condotte del Ciarallo frutto di risoluzioni occasionali piuttosto che esecuzione di un medesimo disegno criminoso);

Considerato che il ricorso si risolve nella prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 18242 del 04/04/2014, Flammini, Rv. 259192; Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, Letizia, Rv. 261271); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022