Ordinanza — n. 29239/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI ELSID nato il 03/07/1989 avverso l'ordinanza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito nell'ordinanza impugnata (che ha correttamente rilevato come il reddito percepito dal Mehmeti nell'anno 2013 non gli precludeva un adempimento anche solo parziale, conforme alle proprie risorse);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29239/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi di doglianza risultano volti a prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione degli specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI ELSID nato il 03/07/1989 avverso l'ordinanza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito nell'ordinanza impugnata (che ha correttamente rilevato come il reddito percepito dal Mehmeti nell'anno 2013 non gli precludeva un adempimento anche solo parziale, conforme alle proprie risorse);
Considerato che i motivi di doglianza risultano volti a prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione degli specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.