Ordinanza — n. 29238/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI SHKELZEN nato il 25/11/1985 avverso l'ordinanza del 09/11/2020 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel provvedimento impugnato (in particolare, laddove analizza la condizione economica del Mehmeti e l'assenza di una impossibilità assoluta di adempiere, anche solo parzialmente, al risarcimento del danno in favore della persona offesa);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29238/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi di doglianza risultano volti a prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione degli specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHMETI SHKELZEN nato il 25/11/1985 avverso l'ordinanza del 09/11/2020 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nel provvedimento impugnato (in particolare, laddove analizza la condizione economica del Mehmeti e l'assenza di una impossibilità assoluta di adempiere, anche solo parzialmente, al risarcimento del danno in favore della persona offesa);
Considerato che i motivi di doglianza risultano volti a prefigurare una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione degli specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.