Ordinanza — n. 29237/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGORIO ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 01/09/1953 avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; / Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso - tendenti a far ritenere che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe dovuto tener conto della domanda di revoca di liberazione anticipata proposta dal Pubblico Ministero all'udienza del 30 giugno 2021, relativamente a semestri per i quali il beneficio era stato concesso con ordinanza del 5 novembre 2018 - sono manifestamente infondate, perché è pacifico che anche su tale richiesta si svolse il contraddittorio alla predetta udienza del 30 giugno 2021, e quindi il Tribunale di sorveglianza doveva pronunciarsi su di essa nel merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29237/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGORIO ANTONIO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 01/09/1953 avverso l'ordinanza del 30/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; / Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso - tendenti a far ritenere che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe dovuto tener conto della domanda di revoca di liberazione anticipata proposta dal Pubblico Ministero all'udienza del 30 giugno 2021, relativamente a semestri per i quali il beneficio era stato concesso con ordinanza del 5 novembre 2018 - sono manifestamente infondate, perché è pacifico che anche su tale richiesta si svolse il contraddittorio alla predetta udienza del 30 giugno 2021, e quindi il Tribunale di sorveglianza doveva pronunciarsi su di essa nel merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.