Ordinanza — n. 29236/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AQUILA GIUSEPPE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 20/03/1962 avverso il decreto del 28/04/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché afferente ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare nella parte in cui dimostra di aver preso in considerazione il contenuto della relazione sanitaria e la natura del pregiudizio asseritamente subito dal Dell'Aquila); 21,/i rl r(1 151,-, qUi OQL0/1 (tr('Irg Drrto r, 0 J It Considerato che il secondo motivo di ricorso, da un lato, non risulta sorretto da concreta specificità censoria, in quanto non indica, né allega, le prove delle quali si deduce l'omessa o l'erronea valutazione, e, dall'altro lato, prospetta enunciati manifestamente infondati, in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del discrimine tra le questioni afferenti ai diritti soggetti dei detenuti e le questioni afferenti semplicemente alle modalità del trattamento penitenziario; "(Z, Irt b- Rn 0 ,,1/4,1r1virz nm)..) alte N\u1 11 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29236/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché afferente ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare nella parte in cui dimostra di aver preso in considerazione il contenuto della relazione sanitaria e la natura del pregiudizio asseritamente subito dal Dell'Aquila); 21,/i rl r(1 151,-, qUi OQL0/1 (tr('Irg Drrto r, 0 J It Considerato che il secondo motivo di ricorso, da un lato, non risulta sorretto da concreta specificità censoria, in quanto non indica, né allega, le prove delle quali si deduce l'omessa o l'erronea valutazione, e, dall'altro lato, prospetta enunciati manifestamente infondati, in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del discrimine tra le questioni afferenti ai diritti soggetti dei detenuti e le questioni afferenti semplicemente alle modalità del trattamento penitenziario; "(Z, Irt b- Rn 0 ,,1/4,1r1virz nm)..) alte N\u1 11 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AQUILA GIUSEPPE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 20/03/1962 avverso il decreto del 28/04/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, perché afferente ad asseriti vizi della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare nella parte in cui dimostra di aver preso in considerazione il contenuto della relazione sanitaria e la natura del pregiudizio asseritamente subito dal Dell'Aquila); 21,/i rl r(1 151,-, qUi OQL0/1 (tr('Irg Drrto r, 0 J It Considerato che il secondo motivo di ricorso, da un lato, non risulta sorretto da concreta specificità censoria, in quanto non indica, né allega, le prove delle quali si deduce l'omessa o l'erronea valutazione, e, dall'altro lato, prospetta enunciati manifestamente infondati, in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del discrimine tra le questioni afferenti ai diritti soggetti dei detenuti e le questioni afferenti semplicemente alle modalità del trattamento penitenziario; "(Z, Irt b- Rn 0 ,,1/4,1r1virz nm)..) alte N\u1 11 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo