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Ordinanza — n. 29234/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds challenging criminal liability and mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29234/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mario Di Donna inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the criminal liability judgment and the non-recognition of the mitigation provision in Article 52 of the Penal Code, but failed to provide specific evidence or legal arguments. Consequently, the court ruled the appeal was manifestly unfounded and lacked the necessary specificity to warrant further review.

Regesto Legislator

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Art. 52 cod. pen.; Art. 364 c.p.c.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and lack concrete specificity or pertinence, failing to indicate specific evidence or legal reasons for the requested review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds mitigation provision Article 52 manifestly unfounded appeal procedural dismissal Italy spese di difesa motivazione inadeguata delle censure costituzionali diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 52 cod. pen.
Art. 364 c.p.c.
art. 52 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONNA MARIO nato a CERVINARA il 13/07/1966 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il giudizio di responsabilità penale dell'imputato e, in particolare, il mancato riconoscimento della sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., sono manifestamente infondati e non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria (in quanto non indicano le prove delle quali si lamenta l'omessa o l'erronea valutazione, né le ragioni di diritto o di fatto a fondamento delle richieste avanzate col ricorso);

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.