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Ordinanza — n. 29233/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29233/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29233/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRADI JAMAL nato il 08/04/1989 avverso l'ordinanza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e perché sono privi di correlazione con la decisione impugnata (in particolare, laddove non si confrontano con gli argomenti dell'ordinanza relativi alla eterogeneità di tempo, luogo, persona e azione dei reati per cui si chiede il riconoscimento della continuazione);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29233/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Parole chiave

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criminalità persistente reiterazione di reati penali punibilità infrazioni uniche e continuate concorso di motivi di sospensione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRADI JAMAL nato il 08/04/1989 avverso l'ordinanza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e perché sono privi di correlazione con la decisione impugnata (in particolare, laddove non si confrontano con gli argomenti dell'ordinanza relativi alla eterogeneità di tempo, luogo, persona e azione dei reati per cui si chiede il riconoscimento della continuazione);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.