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Ordinanza — n. 29232/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29232/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI JAWHER nato a ROMA il 18/02/1994 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si critica la valutazione del giudice di merito in ordine alla responsabilità del Chebbi per il reato allo stesso ascritto, è manifestamente infondato, perché afferente a supposti travisamenti della prova basati su elementi che attengono all'interpretazione dei dati processuali, svolta adeguatamente (in particolare, con riguardo alla ragione - la pioggia - addotta dall'imputato per giustificare il proprio comportamento e consistente in una circostanza plausibilmente considerata dal giudice del merito non suscettibile di integrare lo stato di necessità capace di escludere la rilevanza penale della condotta);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29232/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI JAWHER nato a ROMA il 18/02/1994 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si critica la valutazione del giudice di merito in ordine alla responsabilità del Chebbi per il reato allo stesso ascritto, è manifestamente infondato, perché afferente a supposti travisamenti della prova basati su elementi che attengono all'interpretazione dei dati processuali, svolta adeguatamente (in particolare, con riguardo alla ragione - la pioggia - addotta dall'imputato per giustificare il proprio comportamento e consistente in una circostanza plausibilmente considerata dal giudice del merito non suscettibile di integrare lo stato di necessità capace di escludere la rilevanza penale della condotta);

Parole chiave

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intemperie danni della tempesta responsabilità per danni da acqua inesigibile malgrado lesioni salute guida in stato di ebbrezza qualificata elemento costitutivo del rischio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEBBI JAWHER nato a ROMA il 18/02/1994 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si critica la valutazione del giudice di merito in ordine alla responsabilità del Chebbi per il reato allo stesso ascritto, è manifestamente infondato, perché afferente a supposti travisamenti della prova basati su elementi che attengono all'interpretazione dei dati processuali, svolta adeguatamente (in particolare, con riguardo alla ragione - la pioggia - addotta dall'imputato per giustificare il proprio comportamento e consistente in una circostanza plausibilmente considerata dal giudice del merito non suscettibile di integrare lo stato di necessità capace di escludere la rilevanza penale della condotta);

Considerato che il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo che, in realtà, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; quanto alle circostanze attenuanti generiche, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (in particolare, laddove il giudice del merito richiama tanto l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore del Chebbi quanto la presenza di circostanze - come la gravità del fatto e la personalità del prevenuto - rilevanti nel senso opposto);

Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 mar