Ordinanza — n. 29231/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICERCHIA MATTEO nato a PESARO il 24/11/1992 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, in realtà, è sorretto, nella decisione di merito, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29231/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICERCHIA MATTEO nato a PESARO il 24/11/1992 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, in realtà, è sorretto, nella decisione di merito, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICERCHIA MATTEO nato a PESARO il 24/11/1992 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché afferenti al diniego delle circostanze attenuanti generiche che, in realtà, è sorretto, nella decisione di merito, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Considerato, infatti, che secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 38 del provvedimento impugnato, in cui si fa riferimento alla gravità dei fatti commessi, alle conseguenze della condotta del prevenuto sulle vittime e all'assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Atteso che le memorie difensive presentate non sono idonee a far superare la suddetta valutazione di inammissibilità; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022