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Ordinanza — n. 29229/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded calculation of appeal period starting from September 1, 2019.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29229/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court correctly calculated the appeal period beginning on September 1, 2019, accounting for the time required to submit the written motivation. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and upheld the original judgment's timeline.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 37 c.p.c.: The appeal period commences from the date the judgment becomes final, and an appeal filed outside this timeframe is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal calculation of appeal period manifestly unfounded procedural timeline Corte di Cassazione tempestività dell'inoltro prove tardive ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 37 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCOLINO ADRIANO nato a TAORMINA il 10/03/1985 avverso l'ordinanza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che il ricorso è stato proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto il giudice di merito ha correttamente calcolato il termine per impugnare a partire dal 1° settembre 2019, tenendo conto del termine per il deposito della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.