Ordinanza — n. 29228/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA GUERINO nato a ROMA 11 14/04/1980 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare laddove nel provvedimento sono valutate la condizione di salute del condannato, la gravità dei reati commessi e la possibilità di ricevere cure adeguate presso i centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria ovvero in quelli esterni);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29228/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare laddove nel provvedimento sono valutate la condizione di salute del condannato, la gravità dei reati commessi e la possibilità di ricevere cure adeguate presso i centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria ovvero in quelli esterni);
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA GUERINO nato a ROMA 11 14/04/1980 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (in particolare laddove nel provvedimento sono valutate la condizione di salute del condannato, la gravità dei reati commessi e la possibilità di ricevere cure adeguate presso i centri clinici dell'Amministrazione penitenziaria ovvero in quelli esterni);
Considerato inoltre che tali motivi non risultano scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 20