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Ordinanza — n. 29227/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29227/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29227/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NONNIS VINCENZO nato a SAVONA il 24/09/1979 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti chiari e logici (in particolare, laddove l'ordinanza mostra di aver preso in considerazione la relazione dell'U.E.P.E., la gravità delle condotte del Nonnis denunciate dalla Baiardi e l'inidoneità del domicilio alternativo ove proseguire l'affidamento in prova);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29227/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che tali motivi non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.

Parole chiave

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decreto di non luogo a procedere procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia abbandono del procedimento penale mancata prova di parzialità facoltà di astenersi dal testimoniare domanda d'asilo di cittadino nigeriano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NONNIS VINCENZO nato a SAVONA il 24/09/1979 avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti chiari e logici (in particolare, laddove l'ordinanza mostra di aver preso in considerazione la relazione dell'U.E.P.E., la gravità delle condotte del Nonnis denunciate dalla Baiardi e l'inidoneità del domicilio alternativo ove proseguire l'affidamento in prova);

Considerato che tali motivi non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 marzo 2022.