Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds regarding the definition of the trial judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio La Mattina's appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. La Mattina challenged a preliminary ruling sentencing him for multiple crimes, arguing for an error in legal application and lack of motivation. The court rejected the appeal as procedurally improper, ordering the payment of court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 611 c.p.p.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds invoked do not fall within the categories of admissibility provided for by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MATTINA ANTONINO nato a CATANIA il 17/02/1986 avverso la sentenza del 08/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa l' 8 luglio 2021 il GUP del Tribunale di Catania applicava a LA MATTINA Antonio, su concorde richiesta delle parti, per:
a) il reato di cui agli artt. 110, 582, co. 1, 585, co. 1, n.1, 577, co. 1 n. 3, cod.pen, b) il reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 della L. 895/1967 e artt. 61, n. 2, 110, cod.pen.
c) il reato di cui agli artt. 110, 648, cod.pen. la pena di anni 3 di reclusione ed C 1.000,00 di multa, ritenuto sussistente in vincolo della continuazione per l'unicità del contesto in cui sono stati commessi e ritenuto più grave è il delitto di cui al capo c) che prevede la pena edittale più elevata, esclusa la recidiva per la risalente nel tempo dell'unico precedente penale.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LA MATTINA Antonio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in relazione valle forme di definizione del giudizio di merito / Z:4 2'4' 3, r11 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside