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Ordinanza — n. 29221/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to 2017 law requiring lawyer-signed petitions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29221/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner lacked standing to file the petition personally. The lower court had rejected an early release request citing the detainee's irregular conduct, but the Supreme Court ruled that the 2017 law removed the right of convicted persons to file cassation appeals without a lawyer. Consequently, the personal filing was invalid, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1 cod.proc.pen.; The right of a convicted person to file a cassation appeal personally was abolished by Law 103/2017, rendering such appeals inadmissible if not signed by a registered defense lawyer.

Parole chiave

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lack of standing cassation appeal lawyer requirement convicted person procedural inadmissibility messa in libertà provvisoria revoca della liberazione condizionale aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 comma 1 cod.proc.pen.
Art. 613 comma 1 cod.proc.pen.
Law n. 103 of 2017
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 21.12.2017, Aie/lo
Sez. U. 21.12.2017, Aie/lo).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ROCCO EMMANUEL DANY nato a BRUXELLES( BELGIO) il 26/01/1976 avverso l'ordinanza del 17/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ••••••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 17 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo proposto da D'AGOSTINO Rocco Emmanuel Danny, personalmente, l'ordinanza datata 11.6.2020, con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara rigettava l'istanza in ordine al semestre 15.11.2018/14.5.2019 per avere tenuto presso l'istituto di Cassino una condotta irregolare e non consona. In motivazione, il Tribunale ritiene che correttamente la liberazione anticipata non sia stata concessa al condannato dal Magistrato di Sorveglianza per i periodi di detenzione sopra indicati, considerate le gravi condotte tenute dal detenuto e la mancata partecipazione all'opera rieducativa.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione D'AGOSTINO Rocco Emmanuel Danny con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la ,facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aie/lo). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Pr