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Ordinanza — n. 29220/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29220/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29220/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ROCCO EMMANUEL DANY nato a BRUXELLES( BELGIO) il 26/01/1976 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAa o avviso alle parti;—\ udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Al IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 16 febbraio 2021 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo proposto da D'AGOSTINO Rocco Emmanuel Danny, avverso l'ordinanza datata 9.9.2020, con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara rigettava il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'EARS per gg. 10 inflitta presso la Casa Circondariale di Pescara in data 6.5.2020 a seguito di violenta colluttazione con altro detenuto, GIAMPIETRO Francesco.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29220/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esec., anche considerato che trattasi di fatti risalenti al mese di aprile 2020 in inizio della pandemia da COVID-19.

Parole chiave

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sanzione disciplinare dell'avvocato mancanza di disciplina multe disciplinari sanzioni penali risarcimento per atto illecito permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ROCCO EMMANUEL DANY nato a BRUXELLES( BELGIO) il 26/01/1976 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAa o avviso alle parti;—\ udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; Al IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 16 febbraio 2021 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila rigettava il reclamo proposto da D'AGOSTINO Rocco Emmanuel Danny, avverso l'ordinanza datata 9.9.2020, con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Pescara rigettava il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'EARS per gg. 10 inflitta presso la Casa Circondariale di Pescara in data 6.5.2020 a seguito di violenta colluttazione con altro detenuto, GIAMPIETRO Francesco.

Il reclamante ha chiesto, in particolare, l'annullamento della sanzione affermando, in punto di legittimità, che la sanzione è stata contestata in assenza del Comandante della Polizia Penitenziaria e che la notifica della sanzione sia avvenuta a distanza di un mese dall'adozione, in un termine, pertanto, da non potersi ritenere congruo. In motivazione, il Tribunale sottolinea che: la contestazione è stata compiuta già in data 22.4.2020 dal Comandante di Reparto con la richiesta del procedimento disciplinare e ribadita il 30.4.2020 su delega del Direttore; l'assenza del Comandante si rileva esclusivamente nel Consiglio di Disciplina del 6.5.2020, la cui presenza non è necessaria ex lege; la comunicazione sia stata compiuta entro un lasso di tempo da potersi ritenere ragionevole ex art. 81, co. 8, Reg.

Esec., anche considerato che trattasi di fatti risalenti al mese di aprile 2020 in inizio della pandemia da COVID-19.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione D'AGOSTINO Rocco Emmanuel Danny con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aie/lo). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensor