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Ordinanza — n. 29217/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29217/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29217/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DORA nata SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 15/05/1975 avverso l'ordinanza del 20/12/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 29 0;ftfK 2)11'- 1. Con ordinanza emessa ii \' ii Ta Corte di Appello di Ancona dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di SPINELLI Dora avverso la sentenza emessa il 15.05.2017 dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ha dichiarato colpevole l'imputata per il reato di cui all'art. 75 del D. Lgs. 159/2011 e l'ha condannata alla pena di anni 1 di reclusione. In motivazione, la Corte sottolinea il difetto dell'appello del requisito di specificità dei motivi, richiesto, a pena di inammissibilità, dal combinato disposto degli artt. 581, col, lett. c), e 591, coi, lett. c), cod.proc.pen. .

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29217/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che le valutazioni operate dalla Corte di Appello risultano del tutto condivisibili, data l'assenza di concreti spunti critici nell'atto di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna deilpcorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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prevenzione generale e speciale sanzioni penali precedenti penali gravi infrazione privilegiata legittimità della carcerazione preventiva reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DORA nata SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 15/05/1975 avverso l'ordinanza del 20/12/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 29 0;ftfK 2)11'- 1. Con ordinanza emessa ii \' ii Ta Corte di Appello di Ancona dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di SPINELLI Dora avverso la sentenza emessa il 15.05.2017 dal Tribunale di Ascoli Piceno, che ha dichiarato colpevole l'imputata per il reato di cui all'art. 75 del D. Lgs. 159/2011 e l'ha condannata alla pena di anni 1 di reclusione. In motivazione, la Corte sottolinea il difetto dell'appello del requisito di specificità dei motivi, richiesto, a pena di inammissibilità, dal combinato disposto degli artt. 581, col, lett. c), e 591, coi, lett. c), cod.proc.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - SPINELLI Dora deducendo come unico motivo la erronea applicazione di legge. Laa difesa rivendica la ritualità dell'atto di appello anche in considerazione del principio del favor rei.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che le valutazioni operate dalla Corte di Appello risultano del tutto condivisibili, data l'assenza di concreti spunti critici nell'atto di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna deilpcorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ikricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ì( Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sid