Italian Court dismisses appeal as generic; prior judgment fully reasoned on merits precludes re-litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by the Bussone sisters inadmissible due to the generic nature of their arguments. They challenged a lower court's reform of a 2013 judgment regarding criminal charges, but the appellate court had already provided exhaustive reasoning on the merits. The supreme court ruled that re-litigating issues already fully addressed in the prior decision violates procedural economy and legal certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints regarding issues already exhaustively reasoned in the judgment of merit are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUSSONE RINA natola ROMA il 09/09/1974 BUSSONE TIZIANA natcka ROMA il 02/09/1967 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 2 marzo 2021 la Corte di Appello di Roma, ha riformato la sentenza emessa il 10.07.2013 dal Tribunale di Roma Ufficio del Gup nei confronti delle appellanti BUSSONE 1,Rkba-1e BUSSONE Tiziana e riqualificava il fatto di cui al capo A) dell'imputazione per quello di cui agli artt. 23 L. 110/75 e 648 c.p., nonché quello sub B) per quello di cui all'art. 697 c.p., dichiarato estinto per prescrizione, con condanna delle imputate alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, concesse ad entrambe le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente per il rito abbreviato.
2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BUSSONE Riva e BUSSONE Tiziana deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tesi a riproporre doglianze su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden