Cassation appeal dismissed for generic grounds; court rejects re-litigation of merits already fully argued below.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sandro Bevilacqua inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant argued for a revision of the sentencing treatment, but the lower courts had already provided exhaustive reasoning on both facts and legal qualification. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated issues fully addressed in the first and second instance judgments without new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, 368, 369 c.p.p.; A cassation appeal based on generic grounds that merely re-litigate issues already exhaustively decided in the lower courts is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SANDRO nato a REGGIO CALABRIA il 10/10/1983 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ••••n IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2021 la Corte di Appello di Reggio Calabria - quale giudice del rinvio - ha confermato la sentenza emessa il 13.02.2012 dai Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di BEVILACQUA Sandro. In motivazione, la Corte di appello ritiene d confermare la statJizione del Tribunale, sia con riguardo la merito della vicenda come ricostruita nei suoi termini fattuali in primo grado, sia in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - BEVILACQUA Sandro deducendo vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tesi a riproporre doglianze su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il lreidente