Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29213/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29213/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29213/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Sentenza Tribunale di Civitavecchia dell11.5.2009 confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 20.11.2015, irrevocabile il 15.1.2016; Sentenza ex art. 444 c.p.p. Tribunale di Civitavecchia del 25.5.2017, irrevocabile il 29.3.2018;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p, art. 442 c.p; Ordinanza — n. 29213/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sentenza ex art. 442 c.p.p. Tribunale di Viterbo del 20.4.2018 confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 30.10.2018, irrevocabile il 17.10.2019 In motivazione, il Tribunale riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 2) e 4) perché lesivi del medesimo bene giuridico e commessi in contesti spaziali e in epoca temporalmente prossima, con condotte realizzate con modalità analoghe riconducibili ad una programmazione unitaria. Respingeva per il resto l'istanza in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 1) e 3) perché non individuabili i requisiti rispettivamente dell'identità del disegno criminoso e dell'identità del bene giuridico.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione criminalità persistente riesame dell'entità pena documenti d'identità individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
Sentenza ex art. 444 c.p.p.
art. 442 c.p
Sentenza ex art. 442 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO MASSIMO nato il 17/10/1980 avverso l'ordinanza del 26/07/2021 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; 112A-7 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 26 luglio 2021 il Tribunale di Viterbo decideva sull'istanza avanzata da DI MARCO Massimo di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati per i quali è stato giudicato con le seguenti sentenze, passate in giudicato:

1) Sentenza Tribunale di Civitavecchia dell11.5.2009 confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 20.11.2015, irrevocabile il 15.1.2016;

2) Sentenza ex art. 444 c.p.p. Tribunale di Civitavecchia del 25.5.2017, irrevocabile il 29.3.2018;

3) Sentenza Tribunale di Viterbo del 21.11.2016, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 4.12.2017, irrevocabile il 13.6.2018;

4) Sentenza ex art. 442 c.p.p. Tribunale di Viterbo del 20.4.2018 confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 30.10.2018, irrevocabile il 17.10.2019 In motivazione, il Tribunale riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 2) e 4) perché lesivi del medesimo bene giuridico e commessi in contesti spaziali e in epoca temporalmente prossima, con condotte realizzate con modalità analoghe riconducibili ad una programmazione unitaria. Respingeva per il resto l'istanza in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 1) e 3) perché non individuabili i requisiti rispettivamente dell'identità del disegno criminoso e dell'identità del bene giuridico.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DI MARCO Massimo deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla statuizione sfavorevole.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peri..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensor