Ordinanza — n. 29211/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MOUHAMADOU nato il 02/05/1980 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; E CONSIDERATO IN DIRI1TO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 29 gennaio 2020, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Mouhamadou Ndyae colpevole del reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lvo n. 286/1998, commesso il 9 aprile 2018, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge ricorrendo la insussistenza del fatto trattandosi di così detto falso grossolano; ritenuto che il motivo ripropone questione di fatto già esaminata dal giudice di appello che ha rilevato che erano stati necessari alcuni accertamenti onde verificare l'autenticità, o meno, del documento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29211/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MOUHAMADOU nato il 02/05/1980 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRI1TO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 29 gennaio 2020, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Mouhamadou Ndyae colpevole del reato di cui all'art. 5, comma 8-bis, d.lvo n. 286/1998, commesso il 9 aprile 2018, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge ricorrendo la insussistenza del fatto trattandosi di così detto falso grossolano; ritenuto che il motivo ripropone questione di fatto già esaminata dal giudice di appello che ha rilevato che erano stati necessari alcuni accertamenti onde verificare l'autenticità, o meno, del documento; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.