Ordinanza — n. 29207/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA FERRO nato il 15/08/1986 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Ferro Hoxha avverso l'ordinanza, pronunciata in data 15 gennaio 2021, del magistrato di sorveglianza di Milano che aveva respinto il reclamo avverso sanzioni disciplinari applicate dal consiglio di disciplina della casa di reclusione di Milano; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento dell'illecito disciplinare; ritenuto che il ricorso è generico perché non si confronta con gli specifici accertamenti, fondati sulla segnalazione della polizia penitenziaria, delle condotte di partecipazione all'evento di rivolta interna all'istituto nella giornata del 9 marzo 2020; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29207/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA FERRO nato il 15/08/1986 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Ferro Hoxha avverso l'ordinanza, pronunciata in data 15 gennaio 2021, del magistrato di sorveglianza di Milano che aveva respinto il reclamo avverso sanzioni disciplinari applicate dal consiglio di disciplina della casa di reclusione di Milano; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione dell'accertamento dell'illecito disciplinare; ritenuto che il ricorso è generico perché non si confronta con gli specifici accertamenti, fondati sulla segnalazione della polizia penitenziaria, delle condotte di partecipazione all'evento di rivolta interna all'istituto nella giornata del 9 marzo 2020; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.