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Ordinanza — n. 29204/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of procedural defect, ruling it is a substantive merit argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29204/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Francesco Amendolara's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Although the appellant argued the lower tribunal lacked motivation, the court found the complaint to be a substantive challenge to the data interpretation rather than a procedural defect. Consequently, the appeal was rejected because it did not allege a flaw in the structure of the tribunal's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 14-bis ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging lack of motivation is inadmissible if it merely proposes an alternative reading of the facts without denouncing a structural defect in the judgment's reasoning.

Parole chiave

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lack of motivation substantive merit procedural defect inadmissible appeal Corte di Cassazione special supervision court costs ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 14-bis ord. pen.
SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lùr\f Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto J- il reclamo proposto da Francesco Amendolara avverso il decreto di sottoposizione alla sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis ord.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLARA FRANCESCO nato a BITONTO il 09/04/1990 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lùr\f Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto J- il reclamo proposto da Francesco Amendolara avverso il decreto di sottoposizione alla sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis ord. pen. ; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto propone una lettura alternativa dei dati disponibili, senza denunciare alcun vizio della struttura della motivazione del giudizio del tribunale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.