Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29203/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal against non-appealable interim surveillance decision declared inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible de plano because it challenged an interim decision on the application of alternative measures that was not subject to appeal. The petitioner argued against the magistrate's refusal, but the court noted that such decisions are final and cannot be contested via ordinary appeal. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the petitioner was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Interim decisions on alternative measures in surveillance proceedings are non-appealable, rendering any appeal against them inadmissible de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
interim decision magistrate surveillance alternative measures non-appealable inadmissible appeal procedural costs de plano rejection misure sostitutive della carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE TOMMASO nato a SANT'ANTIMO il 01/11/1962 avverso il decreto del 23/03/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZE(dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto avverso decreto del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di applicazione provvisoria della misura alternativa, provvedimento interinale non impugnabile. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.