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Ordinanza — n. 29202/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29202/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29202/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/07/1954 avverso l'ordinanza del 17/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; iLtof) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo !proposto da Giovanni Di Giacomo avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione dell'obbligo di motivazione; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto il tribunale ha motivato il giudizio sull'attuale pericolo di contatti con la criminalità organizzata, desumibile dalla recente condanna per reato associativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29202/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.

Parole chiave

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licenziamento per motivi economici revoca disciplinare disdetta tardiva procedura disciplinare eccezioni processuali tardive opposizione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/07/1954 avverso l'ordinanza del 17/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; iLtof) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo !proposto da Giovanni Di Giacomo avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione dell'obbligo di motivazione; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto il tribunale ha motivato il giudizio sull'attuale pericolo di contatti con la criminalità organizzata, desumibile dalla recente condanna per reato associativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.