Ordinanza — n. 29202/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/07/1954 avverso l'ordinanza del 17/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; iLtof) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo !proposto da Giovanni Di Giacomo avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione dell'obbligo di motivazione; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto il tribunale ha motivato il giudizio sull'attuale pericolo di contatti con la criminalità organizzata, desumibile dalla recente condanna per reato associativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29202/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/07/1954 avverso l'ordinanza del 17/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; iLtof) Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo !proposto da Giovanni Di Giacomo avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen.; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione dell'obbligo di motivazione; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto il tribunale ha motivato il giudizio sull'attuale pericolo di contatti con la criminalità organizzata, desumibile dalla recente condanna per reato associativo; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.