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Ordinanza — n. 29199/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29199/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29199/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO DOMENICO nato a BOSCOTRECASE il 20/08/1939 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 5 g 2021 la Corte di Appello di Milano, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 7.06.2018 dal Tribunale di Milano nei confronti dell'appellante BIANCO Domenico. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione perché ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 75 comma 2 D.

Regesto Legislator

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art. 99 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29199/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con recidiva ex art. 99 c.p. La Corte di appello di Milano riteneva infondati i primi quattro motivi di gravame presentati dalla difesa con l'atto di appello ed accoglieva il quinto motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerando favorevolmente l'età anagrafica del prevenuto e la condotta successiva al reato, ritenendo possibile un giudizio di equivalenza di tali attenuanti alla contestata recidiva, P-Arl rideterminando la pena in anni uno di reclusione.

Parole chiave

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riduzione della pena adeguamento della pena sanzioni penali detenzione eccessiva attenuazione libera della pena restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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art. 99 c.p
Con recidiva ex art. 99 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO DOMENICO nato a BOSCOTRECASE il 20/08/1939 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 5 g 2021 la Corte di Appello di Milano, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 7.06.2018 dal Tribunale di Milano nei confronti dell'appellante BIANCO Domenico. Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione perché ritenuto responsabile del reato previsto e punito dall'art. 75 comma 2 D.

Igs 06.09.2011 n. 159 perché, in quanto persona sottoposta alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di Milano, contravveniva alle prescrizioni impostegli con Decreto n. 2/17 del Tribunale di Milano emesso in data 24.11.2016 - per la durata di anni due con obbligo di soggiorno -, notificato con verbale di sottoposizione del 12.01.2017;in particolare si allontanava dalla dimora fissata (al di fuori della fascia oraria consentita) senza dare tempestiva comunicazione all'autorità locale di P.S. in occasione del controllo effettuato.

Con recidiva ex art. 99 c.p. La Corte di appello di Milano riteneva infondati i primi quattro motivi di gravame presentati dalla difesa con l'atto di appello ed accoglieva il quinto motivo, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerando favorevolmente l'età anagrafica del prevenuto e la condotta successiva al reato, ritenendo possibile un giudizio di equivalenza di tali attenuanti alla contestata recidiva, P-Arl rideterminando la pena in anni uno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BIANCO Domenico deducendo vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico ed al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tesi a riproporre doglianze su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il