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Ordinanza — n. 29198/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29198/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29198/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTI CLEANA natcta VERBANIA il 19/05/1982 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1,4 rt43 G(/t_y 1. Con sentenza emessa ilt_ILgA, l .13 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 14.01.2020 dal GIP presso il Tribunale di Varese nei confronti dell'appellante TROTTI Cleana. Il GIP, ritenuta l'applicabilità del vincolo della continuazione, condannava l'imputata alla pena di anni 2 di reclusione perché ritenuta penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 75 c. 2 D.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29198/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tesi a riproporre doglianze su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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sanzioni penali restrizione di libertà reati sessuali gravi sanzione disciplinare carcerazione preventiva eccessiva atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROTTI CLEANA natcta VERBANIA il 19/05/1982 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1,4 rt43 G(/t_y 1. Con sentenza emessa ilt_ILgA, l .13 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa il 14.01.2020 dal GIP presso il Tribunale di Varese nei confronti dell'appellante TROTTI Cleana. Il GIP, ritenuta l'applicabilità del vincolo della continuazione, condannava l'imputata alla pena di anni 2 di reclusione perché ritenuta penalmente responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 75 c. 2 D.

Lgs. n. 159/11 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Gavirate per anni tre, con divieto di rincasare la sera più tardi delle ore 21.30 e di non uscire la mattina prima delle ore 07.00 e con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate, in forza del decreto n. 5/1.6 RG e n. 2016/15 RMP, emesso dal Tribunale di Varese sez. Misure di Prevenzione in data 13.06.2016 e notificato il 02.01.2018, violava reiteratamente le prescrizioni.

La Corte di appello di Milano riteneva la giustificazione addotta dall'imputata nell'atto di appello una mera asserzione, peraltro generica e confermava quindi la sentenza impugnata anche in merito al trattamento sanzionatorio previsto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - TROTTI Clena deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento a più punti della decisione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tesi a riproporre doglianze su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 I