Ordinanza — n. 29197/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORZEZA EDMOND - C.U.I. 04EAVB5 nato il 14/03/1988 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; E CONS1DERAT0 IN DIRITTO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23 marzo 2021, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Edmond Dorzeza colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, commesso in Milano sino al 11 marzo 2021, condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della sostituzione della pena con pena pecuniaria; -f ritenuto che il motivooenerico, non proponendo alcuna censura motivazionale in ordine all'adeguatezza di giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, AHMETOVIC, Rv. 276716); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29197/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 04EAVB5 nato il 14/03/1988 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; E CONS1DERAT0 IN DIRITTO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23 marzo 2021, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Edmond Dorzeza colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, commesso in Milano sino al 11 marzo 2021, condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della sostituzione della pena con pena pecuniaria; -f ritenuto che il motivooenerico, non proponendo alcuna censura motivazionale in ordine all'adeguatezza di giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, AHMETOVIC, Rv. 276716); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORZEZA EDMOND - C.U.I. 04EAVB5 nato il 14/03/1988 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E CONS1DERAT0 IN DIRITTO Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 23 marzo 2021, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Edmond Dorzeza colpevole del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lvo n. 286/1998, commesso in Milano sino al 11 marzo 2021, condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della sostituzione della pena con pena pecuniaria; -f ritenuto che il motivooenerico, non proponendo alcuna censura motivazionale in ordine all'adeguatezza di giudizio di fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, AHMETOVIC, Rv. 276716); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 202