Sentenza — n. 29194/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRACF1I SOUAD nato il 18/08/1990 avverso la sentenza del 24/06/2019 del GIUDICE DI PACE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Souad Trachi colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso il 29 agosto 2015, condannandola alla pena di C 6.000 di ammenda; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, sul rilievo che l'imputata aveva in corso il procedimento amministrativo per regolarizzare la sua presenza nel territorio italiano. peprvw. tioP ritenuto che il motivo infondato, avendo il primo giudice a ertato che il visto per l'ingresso turistico era ormai scaduto; ma si deve, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; ritenuto quindi che debba essere pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29194/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TRACF1I SOUAD nato il 18/08/1990 avverso la sentenza del 24/06/2019 del GIUDICE DI PACE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Souad Trachi colpevole del reato di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, commesso il 29 agosto 2015, condannandola alla pena di C 6.000 di ammenda; rilevato che la ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, sul rilievo che l'imputata aveva in corso il procedimento amministrativo per regolarizzare la sua presenza nel territorio italiano. peprvw. tioP ritenuto che il motivo infondato, avendo il primo giudice a ertato che il visto per l'ingresso turistico era ormai scaduto; ma si deve, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione; ritenuto quindi che debba essere pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 10 febbraio 2022.