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Ordinanza — n. 29192/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29192/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29192/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SENA FRANCESCO nato a ACERRA il 21/08/1940 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE: APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 5 maggio 2021 la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa I'll dicembre 2018 dal Tribunale di Monza nei confronti di DE SENA Francesco. In primo grado, il Giudice, ritenuta la non applicabilità della recidiva contesta, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 7 legge n. 694/1974 e la continuazione tra i reati, condannava l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/67 e per il reato di cui all'art. 697 c.p. L'imputato presentava appello chiedendo in via principale la riqualificazione dell'intera condotta nel reato di cui all'art. 697 c.p. ed in subordine la rideterminazione della pena inflitta previa concessione delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 7 legge n. 694/1974, art. 697 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29192/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In motivazione, la Corte di Appello di Milano nel ritenere infondato l'appello, specificava che l'art. 697c.p. trova applicazione solo per le armi proprie da punta e da taglio e per le munizioni per armi comuni da sparo. La Corte confermava, quindi, la penale responsabilità per entrambi i reati e, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosceva all'imputato le attenuanti generiche.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi arma personale contrabbando di guerra esplosivi e articoli pirotecnici traffico aggravato di stupefacenti parità delle armi

Disposizioni normative citate

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art. 7 legge n. 694/1974
In primo grado, il Giudice, ritenuta la non applicabilità della recidiva contesta, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 7 legge n. 694/1974 e la continuazione tra i reati, condannava l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di cui agli artt.
art. 697 c.p
895/67 e per il reato di cui all'art. 697 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SENA FRANCESCO nato a ACERRA il 21/08/1940 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE: APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 5 maggio 2021 la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa I'll dicembre 2018 dal Tribunale di Monza nei confronti di DE SENA Francesco. In primo grado, il Giudice, ritenuta la non applicabilità della recidiva contesta, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 7 legge n. 694/1974 e la continuazione tra i reati, condannava l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/67 e per il reato di cui all'art. 697 c.p. L'imputato presentava appello chiedendo in via principale la riqualificazione dell'intera condotta nel reato di cui all'art. 697 c.p. ed in subordine la rideterminazione della pena inflitta previa concessione delle attenuanti generiche.

In motivazione, la Corte di Appello di Milano nel ritenere infondato l'appello, specificava che l'art. 697c.p. trova applicazione solo per le armi proprie da punta e da taglio e per le munizioni per armi comuni da sparo. La Corte confermava, quindi, la penale responsabilità per entrambi i reati e, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosceva all'imputato le attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - DE SENA Francesco deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di profili in fatto congruamente esaminati in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della c:ausa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il