Ordinanza — n. 29189/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 25/02/1972 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio, ha parzialmente riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza, pronunciata in data 28 ottobre 2013, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Giovanni Cerrone colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della determinazione della durata delle pene accessorie; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza specificamente motivato il punto relativo alla durata delle pene accessorie; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29189/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 25/02/1972 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata in sede di rinvio, ha parzialmente riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza, pronunciata in data 28 ottobre 2013, con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato Giovanni Cerrone colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della determinazione della durata delle pene accessorie; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza specificamente motivato il punto relativo alla durata delle pene accessorie; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.