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Ordinanza — n. 29185/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29185/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29185/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDEMI ANTONIO nato a SOVERATO il 29/05/1997 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 16 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva dichiarato Antonio Condemi colpevole dei reati di cui agli artt. 648, 697 cod. peli., 23 legge n. 110/1975 e 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi in Stilo sino al 26 ottobre 2019, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo e secondo motivo, ha denunciato violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla commisurazione della pena in relazione ai reati di cui ai capi B e C, e, con il terzo e quarto motivo, violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e alla qualificazione del capc A ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto è stato motivato il diniego dell'ipotesi lieve in ragione del dato ponderale (grammi 378), come la commisurazione della pena è stata motivata e comunque risulta essere contenuta in misura prossima al minimo; il beneficio invocato è precluso dall'entità della pena inflitta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 29185/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648, 697 cod. peli., 23 legge n. 110/1975 e 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi in Stilo sino al 26 ottobre 2019, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo e secondo motivo, ha denunciato violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla commisurazione della pena in relazione ai reati di cui ai capi B e C, e, con il terzo e quarto motivo, violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e alla qualificazione del capc A ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto è stato motivato il diniego dell'ipotesi lieve in ragione del dato ponderale (grammi 378), come la commisurazione della pena è stata motivata e comunque risulta essere contenuta in misura prossima al minimo; il beneficio invocato è precluso dall'entità della pena inflitta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni penali commisurazione della pena per stupefacenti pena pecuniaria sospesa attenuazione della pena riduzione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
309/1990, commessi in Stilo sino al 26 ottobre 2019, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo e secondo motivo, ha denunciato violazione dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDEMI ANTONIO nato a SOVERATO il 29/05/1997 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 16 luglio 2020, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva dichiarato Antonio Condemi colpevole dei reati di cui agli artt. 648, 697 cod. peli., 23 legge n. 110/1975 e 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi in Stilo sino al 26 ottobre 2019, condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed C 4.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con il primo e secondo motivo, ha denunciato violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla commisurazione della pena in relazione ai reati di cui ai capi B e C, e, con il terzo e quarto motivo, violazione di legge in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena e alla qualificazione del capc A ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto che i motivi proposti sono manifestamente infondati, in quanto è stato motivato il diniego dell'ipotesi lieve in ragione del dato ponderale (grammi 378), come la commisurazione della pena è stata motivata e comunque risulta essere contenuta in misura prossima al minimo; il beneficio invocato è precluso dall'entità della pena inflitta; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio