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Ordinanza — n. 29184/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29184/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29184/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYRAM ABDULLAH nato il 07/12/1962 avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 maggio 2014, con cui il Tribunale di Ancona aveva dichiarato Abdullah Bayram colpevole del reato di cui all'art. 12 d.lvo n. 286/1998, commesso in Ancona il 3 agosto 2013, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed C 20.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego dello "stato di bisogno" e del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primy. 1, cod. pen.; ritenuto che il motivo è generico e con contenuto di merto, in quanto ripropone argomenti attinenti ai motivi del reato, senza confrontarsi con la specifica motivazione resa dalla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29184/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 12 d.lvo n. 286/1998, commesso in Ancona il 3 agosto 2013, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed C 20.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego dello "stato di bisogno" e del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primy. 1, cod. pen.; ritenuto che il motivo è generico e con contenuto di merto, in quanto ripropone argomenti attinenti ai motivi del reato, senza confrontarsi con la specifica motivazione resa dalla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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stato di bisogno indigenza finanziaria pensione alimentare d'indigenza bisogni medici del minore diritto a condizioni minime d'esistenza beneficiario di prestazioni assistenziali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAYRAM ABDULLAH nato il 07/12/1962 avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20 maggio 2014, con cui il Tribunale di Ancona aveva dichiarato Abdullah Bayram colpevole del reato di cui all'art. 12 d.lvo n. 286/1998, commesso in Ancona il 3 agosto 2013, condannandolo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed C 20.000 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego dello "stato di bisogno" e del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primy. 1, cod. pen.; ritenuto che il motivo è generico e con contenuto di merto, in quanto ripropone argomenti attinenti ai motivi del reato, senza confrontarsi con la specifica motivazione resa dalla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022