Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29179/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely rehashing facts already decided on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by SMIROLDO Giovanna inadmissible because it was generic and merely repeated factual complaints already fully examined during the trial. The lower courts had previously acquitted the defendant based on prescription, and the appellant argued for acquittal under specific procedural articles. The court rejected the appeal as a mere reiteration of facts without new legal grounds, resulting in dismissal and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and consists solely of a reiteration of factual complaints already adequately examined in the judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal reiteration of facts inadmissible cassation prescription of crimes procedural fine immigrazione clandestina matrimonio fittizio espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMIROLDO GIOVANNA natqa MESSINA il 18/10/1988 avverso la sentenza del 28/06/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA " dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ••n••• Mb\ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 28 giugno 2019 la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 5.02.2018 dal Tribunale di Messina, in composizione collegiale, appellata da SMIROLDO Giovanna. I Giudici di primo grado pronunciavano sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art.129 c.p. per la sussistenza dell'avvenuta prescrizione dei reati associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti di favoreggiamento personale dell'immigrazione clandestina mediante matrimoni fittizi con cittadini italiani, cui veniva corrisposto un compenso in denaro, al fine di far conseguire agli stranieri la regolarizzazione della loro presenza in Italia.

L'imputata ha impugnato la sentenza sostenendo che, nel corso del dibattimento, e emersa l'evidenza della prova della sua non colpevolezza ed ha invocato una pronuncia assolutoria ai sensi degli artt. 530, co. 1, e 129, co.2, cod.proc.pen. .

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge -- SMIROLDO Giovanna deducendo vizio di motivazione 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto generico, risolvendosi nella riproposizione di doglianze in fatto, adeguatamente vagliate in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna de((zicorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il PrO