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Ordinanza — n. 29175/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29175/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29175/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTIRA ANDREA nato a MONCALIERI il 09/09/1978 avverso la sentenza del 23/04/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; fui IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza il 16 dicembre 2020 la Corte Suprema di Cassazione, sez. V Penale, rigettava i ricorsi proposti da: GALLACE VINCENZO nato a GUARDAVALLE il 27/03/1947 LEUZZI COSIMO GIUSEPPE nato a STIGNANO il 06/10/1954 PAPALE° SALVATORE nato a MONASTERACE il 05/02/1971 SOTIRA ANDREA nato a MONCALIERI il 09/09/1978 SPATARI COSIMO nato a MAMMOLA il 26/09/1961 UMBACA ROBERTO nato a PLACANICA il 04/02/1979 VALLELONGA AGOSTINO nato a CAULONIA il 13/10/1973 avverso la sentenza del 26/02/2018 della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29175/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza il 16 dicembre 2020 la Corte Suprema di Cassazione, sez. V Penale, rigettava i ricorsi proposti da: GALLACE VINCENZO nato a GUARDAVALLE il 27/03/1947 LEUZZI COSIMO GIUSEPPE nato a STIGNANO il 06/10/1954 PAPALE° SALVATORE nato a MONASTERACE il 05/02/1971 SOTIRA ANDREA nato a MONCALIERI il 09/09/1978 SPATARI COSIMO nato a MAMMOLA il 26/09/1961 UMBACA ROBERTO nato a PLACANICA il 04/02/1979 VALLELONGA AGOSTINO nato a CAULONIA il 13/10/1973 avverso la sentenza del 26/02/2018 della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.

Parole chiave

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diritto a un difensore modifica di un'autorizzazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ritiro della domanda di revisione legittimazione a contestare licenza modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTIRA ANDREA nato a MONCALIERI il 09/09/1978 avverso la sentenza del 23/04/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; fui IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza il 16 dicembre 2020 la Corte Suprema di Cassazione, sez. V Penale, rigettava i ricorsi proposti da: GALLACE VINCENZO nato a GUARDAVALLE il 27/03/1947 LEUZZI COSIMO GIUSEPPE nato a STIGNANO il 06/10/1954 PAPALE° SALVATORE nato a MONASTERACE il 05/02/1971 SOTIRA ANDREA nato a MONCALIERI il 09/09/1978 SPATARI COSIMO nato a MAMMOLA il 26/09/1961 UMBACA ROBERTO nato a PLACANICA il 04/02/1979 VALLELONGA AGOSTINO nato a CAULONIA il 13/10/1973 avverso la sentenza del 26/02/2018 della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario per Cassazione SOTIRA Andrea con atto personale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione. Ed invero sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr