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Ordinanza — n. 29174/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29174/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29174/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 17/10/1955 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 maggio 2021 la Corte di Assise di Appello di Catania - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da Di Benedetto Giuseppe, tesa ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione. In motivazione si evidenzia che la domanda è del tutto generica e non viene evidenziato il motivo per cui la esecuzione della pena dell'ergastolo sarebbe - nel caso concreto - contra legem.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29174/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza emessa in data 20 maggio 2021 la Corte di Assise di Appello di Catania - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da Di Benedetto Giuseppe, tesa ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione. In motivazione si evidenzia che la domanda è del tutto generica e non viene evidenziato il motivo per cui la esecuzione della pena dell'ergastolo sarebbe - nel caso concreto - contra legem.

Parole chiave

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pena detentiva sostitutiva sospensione condizionale della carcerazione misura sostitutiva della detenzione divieto dell'arresto personale per debiti prescrizione della pena indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 17/10/1955 avverso l'ordinanza del 20/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 maggio 2021 la Corte di Assise di Appello di Catania - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda introdotta da Di Benedetto Giuseppe, tesa ad ottenere la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione. In motivazione si evidenzia che la domanda è del tutto generica e non viene evidenziato il motivo per cui la esecuzione della pena dell'ergastolo sarebbe - nel caso concreto - contra legem.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Di Benedetto Giuseppe, deducendo erronea applicazione di legge e violazione dei principi espressi nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Il ricorrente sostiene che, in quanto tale, la pena dell'ergastolo è contraria ai principi derivanti dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea, espressi in più decisioni dalla Corte Edu.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, nessuna pronunzia emessa dalla Corte Costutuzionale o dalla Corte Edu ha affermato la illegittimità (costituzionale o convenzionale) della pena dell'ergastolo, posto che nel sistema italiano l'ergastolo è riducibile de iure e de facto ad una pena temporanea, in ragione della esistenza dell'istituto della liberazione condizionale. Gli interventi giurisprudenziali avvenuti, sul tema, in ragione della successione di leggi nel tempo (sentenza Scoppola contro Italia e successive) hanno riguardato la disciplina del giudizio abbreviato e le modalità di determinazione della pena in tale particolare contesto 'storico-processuale'.

Ma a tale particolare contesto non fa preciso riferimento il ricorrente, come evidenziato nella decisione impugnata. Ne deriva, sotto tale profilo, la genericità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..4

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il