Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29170/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29170/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29170/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 13 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo presentato da ATTANASIO Alessio avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, con la quale veniva rigettato il reclamo presentato dallo stesso ATTANASIO Alessio avverso alla sanzione dell'ammonizione per aver intrapreso una conversazione non consentita con detenuto appartenente a differente gruppo di socialità e, una volta interrotto dall'operatore, per aver mancato di rispetto a quest'ultimo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29170/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, meramente reiterativi delle doglianze sottoposte al Tribunale, su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
sanzione disciplinare procedura disciplinare degli avvocati ammonizione sanzione disciplinare del notaio sanzione sproporzionata procedura disciplinare militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 13/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 13 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo presentato da ATTANASIO Alessio avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, con la quale veniva rigettato il reclamo presentato dallo stesso ATTANASIO Alessio avverso alla sanzione dell'ammonizione per aver intrapreso una conversazione non consentita con detenuto appartenente a differente gruppo di socialità e, una volta interrotto dall'operatore, per aver mancato di rispetto a quest'ultimo.

In motivazione, il Tribunale ha ritenuto inconferenti, privi di pregio e di fondamento le deduzioni avanzate dal condannato circa vizi procedurali dati dalla mancanza di motivazione della sanzione, non configurabilità di illecito disciplinare tipizzato e ammonizione non rispettosa delle formalità imposte.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - ATTANASIO Alessio deducendo erronea applicazionedi legge.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, meramente reiterativi delle doglianze sottoposte al Tribunale, su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Preside