Ordinanza — n. 29169/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA MARIO nato a AVELLINO il 05/09/1979 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 29 marzo 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ratificava il provvedimento di sospensione cautelativa del 24 febbraio 2021 emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino, con revoca della misura alternativa della semilibertà concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli il 28 maggio 2021 nei confronti di LIOTTA Mario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29169/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 29 marzo 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ratificava il provvedimento di sospensione cautelativa del 24 febbraio 2021 emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino, con revoca della misura alternativa della semilibertà concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli il 28 maggio 2021 nei confronti di LIOTTA Mario.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA MARIO nato a AVELLINO il 05/09/1979 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P1 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 29 marzo 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ratificava il provvedimento di sospensione cautelativa del 24 febbraio 2021 emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino, con revoca della misura alternativa della semilibertà concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli il 28 maggio 2021 nei confronti di LIOTTA Mario.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LIOTTA Mario deducendo vizio del procedimento e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, quanto alla scadenza del termine di trenta giorni tra il provvedimento provvisorio e la decisione del Tribunale è pacifico che ciò determina la sola inefficacia della decisione provvisoria ma non priva il Tribunale del potere di decidere circa la permanenza o meno della misura alternativa; quanto alle residue doglianze si tratta di meri profili in fatto, non valutabili nella presente sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il President