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Ordinanza — n. 29165/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29165/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29165/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUZZO MAURIZIO nato a TARANTO il 29/07/1988 avverso l'ordinanza del 23/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R-11 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 23 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha respinto l'istanza avanzata da NUZZO Maurizio avente ad oggetto la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47quinques ord.pen. .

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29165/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R-11 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 23 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha respinto l'istanza avanzata da NUZZO Maurizio avente ad oggetto la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47quinques ord.pen. .

Parole chiave

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permesso di famiglia indennizzo per detenzione ingiustificata allontanamento malgrado rischio di persecuzione statuto di dimora inviolabilità del domicilio diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUZZO MAURIZIO nato a TARANTO il 29/07/1988 avverso l'ordinanza del 23/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; R-11 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 23 giugno 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha respinto l'istanza avanzata da NUZZO Maurizio avente ad oggetto la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47quinques ord.pen. .

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - NUZZO Maurizio deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il Tribunale ha compiutamente esaminato la documentazione prodotta e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente