Cassation appeal dismissed for lack of domicile election, violating procedural admissibility requirements under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Fantasia's appeal inadmissible due to the absence of a formal domicile election, a mandatory procedural requirement. The lower surveillance court had previously rejected his request for social placement and home detention citing this specific defect under Article 677 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of three thousand euros for the procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 677, co. 2bis c.p.p.; Art. 47, 47ter c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The failure to formally elect a domicile renders a criminal appeal inadmissible as a matter of law, resulting in the dismissal of the petition and the imposition of procedural costs and a monetary fine.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANTASIA VINCENZO nato a CROTONE il 02/08/1962 OltMiu RI›), Oor g. au avverso reaffSMa del 09/12/2020 dàIff2T-BM7)RVEULIANZA di CATANZARO — dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; t/ IN FATTO E IN DIRITTO 04" 044 1. Con decreto emesso il 9 dicembre 2020 il ribunale di Sorveglianza di Catanzaro dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da FANTASIA Vincenzo avente ad oggetto la richiesta di concessione dell'affidamento al Servizio Sociale (art. 47 0.P) e della detenzione domiciliare (art. 47ter is (1E). In motivazione, il e sottolinea la mancata dichiarazione o elezione del domicilio da parte dell'istante così come previsto dall'art. 677, co.2bis, cod.proc.pen. .
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - FANTASIA Vincenzo deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, risultando assente la formale elezione di domicilio, prescritta dalla legge a pena di inammissibilità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sid