Ordinanza — n. 29162/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAVALLE NICOLA nato a BARI il 01/08/1965 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Nicola Vavalle avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di permesso premio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di inadeguatezza dell'esperienza premiale rispetto al percorso trattamentale; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, funzionale a sollecitare il collegio ad una rivalutazione della concedibilità del permesso, prospettiva estranea al giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29162/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAVALLE NICOLA nato a BARI il 01/08/1965 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da Nicola Vavalle avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di permesso premio; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di inadeguatezza dell'esperienza premiale rispetto al percorso trattamentale; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, funzionale a sollecitare il collegio ad una rivalutazione della concedibilità del permesso, prospettiva estranea al giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.