Ordinanza — n. 29159/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC KEMAL nato a ASTI il 23/12/1999 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; pib P Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Kemal Seferovic, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di inidoneità della misura richiesta; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, avendo la difesa offerto una lettura alternativa dei dati disponibili, senza articolare alcuna censura alla struttura della motivazione nei limiti entro i quali è consentito il sindacato motivazionale nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29159/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC KEMAL nato a ASTI il 23/12/1999 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; pib P Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Kemal Seferovic, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di inidoneità della misura richiesta; ritenuto che il motivo ha contenuto di merito, avendo la difesa offerto una lettura alternativa dei dati disponibili, senza articolare alcuna censura alla struttura della motivazione nei limiti entro i quali è consentito il sindacato motivazionale nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.