Ordinanza — n. 29156/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCO NICOLA nato a SALERNO il 06/09/1986 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo presentata da Nicola Ricco avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 28.7.2019 - 28.1.2020; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione, fondata su illecito disciplinare commesso successivamente al semestre, senza alcuna considerazione né della regolare condotta tenuta né dell'effettiva entità dell'illecito disciplinare; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto si limita a sottoporre al collegio una diversa valutazione dei dati disponibili, senza alcuna critica alla struttura della motivazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29156/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCO NICOLA nato a SALERNO il 06/09/1986 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo presentata da Nicola Ricco avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il semestre 28.7.2019 - 28.1.2020; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della decisione, fondata su illecito disciplinare commesso successivamente al semestre, senza alcuna considerazione né della regolare condotta tenuta né dell'effettiva entità dell'illecito disciplinare; ritenuto che il ricorso ha contenuto di merito, in quanto si limita a sottoporre al collegio una diversa valutazione dei dati disponibili, senza alcuna critica alla struttura della motivazione; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 2022.