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Ordinanza — n. 29154/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29154/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIA FRANCESCO nato a AVELLINO il 14/03/1982 avverso l'ordinanza del 28/07/2021 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; pl\P2( Il ricorrente Francesco Boccia ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso presentato dal difensore. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29154/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ricorso per cassazione recupero dei costi spese di difesa motivi di cassazione ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIA FRANCESCO nato a AVELLINO il 14/03/1982 avverso l'ordinanza del 28/07/2021 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; pl\P2(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente Francesco Boccia ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso presentato dal difensore. Ricorre quindi la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. . Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto con legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 500, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 202