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Ordinanza — n. 29153/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29153/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE GIOVANNI nato a TARANTO il 05/07/1985 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, con decorrenza dal febbraio 2020, l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Giovanni Conte, rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al giudizio circa la giustificazione, per motivi di salute, della violazione delle prescrizioni riscontrata, al diniego della sostituzione della misura con quella della detenzione domiciliare e alla decorrenza della revoca; ritenuto che i motivi proposti hanno contenuto di merito e sono manifestamente infondati, avendo il Tribunale di sorveglianza motivato l'accertamento delle violazioni alle prescrizioni compiute e il giudizio di inidoneità della misura rispetto all'obiettivo rieducativo, con decorrenza ex tunc, considerato che il ricorrente anche in passato aveva violato le prescrizioni di misura alternativa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29153/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, con decorrenza dal febbraio 2020, l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Giovanni Conte, rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al giudizio circa la giustificazione, per motivi di salute, della violazione delle prescrizioni riscontrata, al diniego della sostituzione della misura con quella della detenzione domiciliare e alla decorrenza della revoca; ritenuto che i motivi proposti hanno contenuto di merito e sono manifestamente infondati, avendo il Tribunale di sorveglianza motivato l'accertamento delle violazioni alle prescrizioni compiute e il giudizio di inidoneità della misura rispetto all'obiettivo rieducativo, con decorrenza ex tunc, considerato che il ricorrente anche in passato aveva violato le prescrizioni di misura alternativa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute revoca della sospensione condizionale revoca della qualità di rifugiato revoca di prestazioni sociali permesso di dimora retroattivo revoca dell'aiuto d'emergenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE GIOVANNI nato a TARANTO il 05/07/1985 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha revocato, con decorrenza dal febbraio 2020, l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Giovanni Conte, rilevato che il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione in relazione al giudizio circa la giustificazione, per motivi di salute, della violazione delle prescrizioni riscontrata, al diniego della sostituzione della misura con quella della detenzione domiciliare e alla decorrenza della revoca; ritenuto che i motivi proposti hanno contenuto di merito e sono manifestamente infondati, avendo il Tribunale di sorveglianza motivato l'accertamento delle violazioni alle prescrizioni compiute e il giudizio di inidoneità della misura rispetto all'obiettivo rieducativo, con decorrenza ex tunc, considerato che il ricorrente anche in passato aveva violato le prescrizioni di misura alternativa; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 febbraio 202